Applicazione dell' IVA al bollino

 
 

L'Agenzia delle Entrate con l'ultima risposta del 2018 ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione dell'IVA al bollino. Fino ad ora le informazioni della sede locale della stessa Agenzia sostenevano che non andava applicata l'IVA sull'acquisto presso la Regione ma solo sulla vendita ai clienti.

Ora  la risposta della sede nazionale sostiene che la tariffa relativa al segno identificativo per l’attività di accatastamento, manutenzione e controllo degli impianti termici (il bollino)  resta fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo di cui all’art. 3, comma 1, del d.P.R. 633 del 1972. La fattispecie descritta esula, dunque, dal campo di applicazione del tributo.
Il riaddebito della tariffa di ciascun segno identificativo (i.e. bollino) da parte della ditta di manutenzione al responsabile dell’impianto, nell’ambito del servizio di controllo e di manutenzione dell’impianto termico dalla stessa reso, non concorre a formare la base imponibile di detto servizio, in quanto l’importo relativo al “bollino” (i.e. segno identificativo) non ha natura di corrispettivo di detto servizio, bensì è dovuto a titolo di ristoro dell’anticipazione fatta dalla ditta in nome e per conto del proprietario dell’impianto.

 
 

Credit by