L'Agenzia delle Entrate con l'ultima risposta del 2018
ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione dell'IVA al bollino. Fino ad ora le informazioni della sede locale della stessa Agenzia sostenevano
che non andava applicata l'IVA sull'acquisto presso la Regione ma solo sulla
vendita ai clienti.
Ora la risposta della sede nazionale sostiene che la tariffa
relativa al segno identificativo per l’attività di accatastamento, manutenzione
e controllo degli impianti termici (il bollino) resta fuori
dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo
di cui all’art. 3, comma 1, del d.P.R. 633 del 1972. La fattispecie
descritta esula, dunque, dal campo di applicazione del tributo.
Il riaddebito della tariffa di ciascun segno identificativo (i.e. bollino) da
parte della ditta di manutenzione al responsabile dell’impianto,
nell’ambito del servizio di controllo e di manutenzione dell’impianto
termico dalla stessa reso, non concorre a formare la base imponibile di
detto servizio, in quanto l’importo relativo al “bollino” (i.e.
segno identificativo) non ha natura di corrispettivo di detto servizio,
bensì è dovuto a titolo di ristoro dell’anticipazione fatta dalla ditta in nome e per conto
del proprietario dell’impianto.
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